Onorevoli Deputati! - Il rapporto pattizio tra lo Stato e la Regione, alla base dell'ordinamento autonomistico valdostano, implica l'imprenscindibile assenso di quest'ultima rispetto ad ogni proposta di modificazione dello Statuto speciale votata dal Parlamento.
      Pur potendosi le modalità realizzative dell'accordo configurare diversamente, pare opportuno seguire, inizialmente, un percorso realistico che inserisca dette modalità nell'attuale impianto costituzionale e statuario e, in particolare, nel quadro della disciplina di cui all'articolo 50, terzo comma, dello Statuto, dedicata alla modificazione dello Statuto medesimo, introducendo gli opportuni correttivi al procedimento oggi previsto, fondato sull'espressione di un semplice parere da parte del Consiglio della Valle.
      Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che la formulazione contenuta nell'articolo 38 del testo di legge costituzionale di modifica della parte II della Costituzione, sottoposto a referendum confermativo il 25 e 26 giugno scorsi, risultava insoddisfacente, poiché, invece di prevedere che i Consigli regionali o provinciali interessati esprimano l'assenso alla proposta statale, si contemplava la sola facoltà di diniego. Inoltre, si stabiliva che l'eventuale diniego dovesse essere deliberato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri. In mancanza di un così ampio dissenso, sarebbe rimasto pertanto inalterato il potere del Parlamento di imporre unilateralmente alla Valle d'Aosta le modificazioni statutarie approvate, ancorché non condivise dall'assemblea legislativa valdostana.
      Per contrastare una così ingiustificabile asimmetria in favore del Parlamento e per assicurare il pieno rispetto del principio

 

Pag. 2

pattizio, occorre invece procedere ad una inversione dei termini della pronuncia regionale, passando cioè dall'espressione di un diniego a quella di un ben più significativo assenso.
      Soluzione, questa, assai più rispettosa del principio di equiordinazione tra Stato e Regione, che più efficacemente impedisce alterazioni unilaterali dell'autonomia, anche peggiorative, attraverso la previsione di un necessario e ampio assenso alle proposte statali di modificazione statutaria da parte del massimo organo rappresentativo della Regione.
 

Pag. 3